Homo sumDi mobbing, bossing e straining si può morire: difendersi è un dovere. Parola all’esperto

Dall’università alle fabbriche, dalle scuole alle multinazionali, mobbing e straining costituiscono gravi minacce all’integrità psicofisica dei lavoratori

di Francesco CariniHomo Sum

Il mobbing (dall’inglese to mob, trad. assalire), secondo la sentenza n. 119 del tribunale di Pinerolo, Sez. lav. del 3 marzo – 2 aprile 2004, consiste:

«[…] in una condotta vessatoria, reiterata e duratura, individuale o collettiva, rivolta nei confronti di un lavoratore ad opera dei superiori gerarchici (Mobbing verticale) e/o colleghi (Mobbing orizzontale) oppure anche di sottoposti nei confronti di un superiore (Mobbing ascendente); in alcuni casi si tratta di una precisa strategia aziendale finalizzata all’estromissione del lavoratore dall’azienda (Bossing)».

Ad oggi il Mobbing (che secondo le teorie del dott. Leymann si sviluppa in 4 fasi) rappresenta uno fra i più importanti problemi della nostra società, sempre più caratterizzata dalla precarietà e dalla diseguaglianza fra chi ha e chi non ha, fra chi comanda e chi è costretto ad obbedire per mantenere una posizione lavorativa spesso tutt’altro che invidiabile, ma necessaria alla sussistenza, trovandosi magari in competizione con pari grado che possono, con varie tecniche, far di tutto per “eliminare” dalla corsa colleghi per diversi motivi, comprese invidie personali o la tutela del proprio posto in caso di possibili tagli (difatti, il mobbing ascendente, cioè perpetrato verso un superiore, rappresenterebbe una “rarità” rispetto a quello orizzontale o verticale).

Naturalmente le cause non sono solo queste, ma le conseguenze di determinate azioni del mobbing (e del bossing) si possono rivelare letali. Non essendoci ancora una legislazione precisa, è sicuramente difficile ottenere giustizia.
L’avvocato Achille Befumo, esperto in diritto del lavoro, dichiara:

«Il mobbing ad oggi non è un reato autonomo.
Gli atti di mobbing possono anche costituire di per sé fatti puniti come reati (ad esempio: molestie, diffamazioni, minacce, violenze), così colui che ha posto in essere tali condotte, il cosiddetto “mobber”, potrà essere denunciato per averli commessi e subirà le conseguenze penali previste per la commissione di questi reati.
Sarà valutazione della persona offesa dal reato se costituirsi parte civile nell’instaurando procedimento penale e/o agire civilmente per il risarcimento del danno che questi atti hanno causato alla sua persona ledendone l’integrità fisica e psichica».

Dall’altro lato, anche lo straining (dall’inglese to strain: trad. mettere sotto pressione) può essere considerato un grave pericolo per la salute fisica e psichica della vittima. Ma cosa sono nello specifico il mobbing e lo straining?

L’argomento è stato già trattato qualche anno fa su Homo Sum nell’articolo Il mobbing e lo straining ai tempi della crisi, ma, in esclusiva, il prof. Harald Ege, psicologo e fondatore di Prima (associazione contro il mobbing e lo stress psico-sociale), che ha coniato e introdotto in psicologia del lavoro proprio il concetto straining, fa oggi chiarezza sull’argomento, soprattutto per ciò che concerne le conseguenze sul corpo e la psiche delle vittime.

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