La legge di bilancio approvata a dicembre 2020 include anche l’estensione del bonus per mobili ed elettrodomestici di grandi dimensioni, grazie alla proroga degli incentivi fino al 31 dicembre 2021. Come riporta il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate in un’apposita scheda informativa, “si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020”.
Per le spese di acquisto sostenute durante l’anno in corso, il tetto massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione ammonta a 16.000 euro. “Per usufruire dell’agevolazione” – si legge ancora sul portale agenziaentrate.gov.it – “è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
Per quali beni si può richiedere il bonus
Sono due i beni per i quali è prevista l’erogazione del bonus: mobili nuovi e grandi elettrodomestici. Nel primo caso, tra gli esempi riportati dal sito dell’Agenzia delle Entrate vi sono “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”. Non rientrano, di contro, nel bonus acquisti di prodotti quali porte, tende e pavimenti (come ad esempio il parquet).
Per quanto concerne i già citati “grandi elettrodomestici”, affinché l’acquirente possa beneficiare dell’agevolazione prevista dalla Legge di bilancio, è necessario che i dispositivi rientrino nella classe energetica A+ (oppure superiore ad A per forni e lavasciuga); anche in questo caso, l’Agenzia fornisce un elenco esemplificativo: “frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento”.
Nel computo delle spese è possibile inserire anche quelle di trasporto e consegna, sia dei mobili che degli elettrodomestici. Se i lavori di ristrutturazione riguardano una parte comune di un condominio, ogni condomino può richiedere la detrazione sulle spese sostenute singolarmente per l’acquisto di un bene e la realizzazione degli interventi.
Usare il bonus per l’arredo bagno
Sulla base di quanto sottolineato fin qui, si può dedurre che il bonus mobili sia applicabile, in parte, anche quando l’ambiente domestico in ristrutturazione è il bagno. L’agevolazione sull’acquisto dei mobili, però, non si applica ai sanitari ed alla rubinetteria (per i quali è possibile richiedere un altro tipo di bonus, quello sul risparmio idrico) ma soltanto agli elementi d’arredo o un apparecchio di riscaldamento. I mobili per i quali richiedere il bonus possono essere acquistati tanto presso un negozio fisico quanto tramite un portale online, come ad esempio Inbagno.it; ciò che conta è che il pagamento venga effettuato per mezzo di un bonifico oppure una carta di credito o debito. Come stabilisce un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti, i soggetti che richiedono le agevolazioni per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici sono tenuti a conservare la seguente documentazione:
-
abilitazioni amministrative ed eventuali domande di accatastamento;
-
ricevuta di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
-
delibera assembleare (per i lavori di condominio);
-
fatture e ricevute fiscali;
-
ricevute dei bonifici di pagamento.