Analisi costi-beneficiI pro e i contro della proposta della Commissione di vincolare i fondi europei al rispetto dello Stato di diritto

Nel saggio “L’identità del fare” (Luiss Up) si analizza il regolamento presentato dal Berlaymont, ma non ancora approvato, per arginare l’erosione dei principi democratici in alcuni Stati membri. Il grande assente dell’intera procedura è il Parlamento europeo, che gode solo di un mero diritto all’informazione

Unsplash

Particolarmente problematico è apparso agli occhi di molti il legame tra il rispetto dello Stato di diritto e la protezione delle finanze europee, tanto da considerare la proposta della Commissione come un tentativo di scavalcare la difficoltosa applicazione dei tradizionali meccanismi previsti dai Trattati UE.

A parere di chi scrive, il legame tra violazioni gravi dello Stato di diritto e danni alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione non è affatto inverosimile. Si prenda, ad esempio, il caso polacco nel quale l’indipendenza del sistema giudiziario è messa in serio pericolo da una serie di misure volte a limitare l’autonomia della magistratura nei confronti del potere politico. In casi dove l’indipendenza del giudice non è più garantita, la repressione dei fenomeni di corruzione o frode, comprese quelle ai danni dell’interesse finanziario dell’Unione, non può essere parimenti assicurata. In secondo luogo, limitazioni alla libertà di stampa e di espressione quali quelle messe in essere da parte del governo ungherese rendono inevitabilmente più difficile l’individuazione di fenomeni di corruzione o appropriazione indebita di fondi europei.

(…) la sospensione dei finanziamenti europei può essere innescata solo qualora una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto incida sui principi di sana gestione finanziaria o di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Lo stesso articolo fornisce una lista di potenziali rischi capaci di incidere sugli interessi finanziari dell’Unione, seppure non si tratti di un elenco tassativo.

I fondi strutturali possono già essere sospesi quando uno Stato membro non rispetta le cosiddette condizionalità ex ante, ivi incluse quelle che riguardano altri valori dell’UE, quali la non discriminazione e l’uguaglianza di genere.

Secondo uno studio della Commissione per lo sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo, l’Unione applica già una condizionalità con una forte componente relativa allo Stato di diritto in relazione al bilancio UE, per quanto riguarda, ad esempio, il rispetto degli obblighi europei in materia di diritti umani nei fondi relativi agli AfFari Interni o l’introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi strutturali e di investimento.

(…) Una seconda criticità della proposta di regolamento riguarda il principio dell’equilibrio istituzionale. Come emerge dall’analisi appena svolta, grande assente dell’intera procedura è il Parlamento europeo, che gode di un mero diritto all’informazione. Non sorprende, dunque, che tra gli emendamenti proposti tale istituzione figurino, oltre all’introduzione di un panel di esperti volto ad assistere la Commissione nella sua valutazione sull’esistenza di carenze generalizzate rispetto allo Stato di diritto, l’affiancamento dell’istituzione che rappresenta i cittadini europei stesso al Consiglio nelle procedure di votazione per respingere la proposta della Commissione.

Tali emendamenti devono essere accolti con favore in quanto aumenterebbero il controllo democratico sull’azione della Commissione, assestando pertanto l’equilibrio istituzionale. D’altro canto, il ruolo del panel di esperti, pur non limitando la discrezionalità della Commissione, contribuirebbe a fornire una valutazione più trasparente e ponderata nell’attivare la procedura di sospensione dei fondi.

Uno degli aspetti più problematici della proposta (ma comune anche agli altri strumenti di controllo del rispetto dei valori europei) riguarda infatti la mancanza di parametri precisi per accertare le carenze sistemiche relative allo Stato di diritto.

(…)Alcuni elementi positivi possono sicuramente essere rintracciati sul piano dell’efficacia. I Paesi dove si verificano i maggiori problemi relativi alla tutela dello Stato di diritto sono difatti tra i maggiori beneficiari dei fondi europei. La Polonia è di gran lunga il principale destinatario di fondi SIE, con un importo totale di 7.729,4 milioni di euro ricevuti nel 2017, mentre l’Ungheria ha ricevuto nello stesso periodo un importo di fondi UE pari al 3,43% del suo Reddito nazionale lordo.

Tuttavia, e per la stessa ragione, svariati problemi emergono relativamente al presunto carattere discriminatorio della misura, che andrebbe a colpire soprattutto i singoli beneficiari dei finanziamenti europei e, in generale, i Paesi in maggiore difficoltà economica. Inoltre, per quanto riguarda i fondi SIE, un ulteriore problema concerne lo spostamento del focus della politica di coesione dell’UE, tradizionalmente orientata a favorire lo sviluppo delle regioni più povere (art. 174 TFUE).

Deve infine essere sottolineato che la mera introduzione di un regime di condizionalità non potrà certamente arginare un fenomeno complesso quale quello della crisi dello Stato di diritto e dovrà pertanto essere accompagnata da una rinnovata credibilità dell’azione europea a tutela dei propri valori, attraverso il ricorso alle altre procedure a ciò preposte.

Tuttavia, un’attenta analisi dei costi e benefici associati all’implementazione della proposta della Commissione, potrà essere svolta solo in relazione al testo (eventualmente) adottato. Ciò che merita di essere invece sottolineato è piuttosto il beneficio che la proposta di regolamento potrebbe portare all’azione generale dell’Unione. Essa ha infatti il merito di cercare di introdurre il principio di solidarietà e il rispetto dei valori nel settore dei fondi europei, spesso esclusivamente dominato da logiche economico-finanziarie.

Laddove l’UE voglia ancora affermare il suo carattere di Comunità di valori, tutela e promozione dello Stato di diritto debbono essere presi seriamente: ciò passa necessariamente da una maggiore attenzione ai valori nella fase di delineazione e progettazione delle varie politiche europee, soprattutto fintantoché i meccanismi sanzionatori, in primis le procedure, ex art. 7 TUE, saranno bloccati dalle logiche di veto. In quest’ottica, la proposta della Commissione rappresenta una buona base di partenza per un rinnovato approccio maggiormente orientato ai valori e alla “sostenibilità” delle politiche europee.

(….) Fornire all’Unione uno strumento per sospendere i fondi europei agli Stati membri che non rispettano lo Stato di diritto andrebbe di pari passo con quanto accade con le clausole sui diritti umani che l’Unione regolarmente inserisce negli accordi internazionali. Inoltre, il rispetto dei criteri di Copenaghen non sarebbe più considerato come una “prova” da superare soltanto nella fase di adesione all’Unione piuttosto che come un impegno indissociabile della membership. Riducendo il divario tra il “pre” e il “post” adesione, si rafforzerebbe dunque la coerenza generale dell’azione dell’Unione.

Da “L’identità del fare – Economia e diritti nell’Europa del XXI secolo, Luiss University Press, ottobre 2020, 160 pagine, 18 euro 

Copertina

Entra nel club, sostieni Linkiesta!

X

Linkiesta senza pubblicità, 25 euro/anno invece di 60 euro.

Iscriviti a Linkiesta Club