Il 23 marzo scorso, la Commissione affari costituzionali del Senato ha adottato, su proposta della relatrice grillina Alessandra Maiorino, il testo base per l’inserimento in Costituzione della tutela dell’ambiente.
I sostenitori del testo hanno subito provato a tirare in ballo il discorso di insediamento di Mario Draghi, in cui il presidente del Consiglio aveva assicurato l’impegno del Governo per inserire in Costituzione il concetto di sviluppo sostenibile.
Se fosse vero, sarebbe un’ottima notizia, per chi, come me e molti altri, si è impegnato direttamente sul tema, promuovendo la proposta di legge, ribattezzata Figli Costituenti, anche con il sostegno di questa testata.
Il problema è che il testo voluto dalla coalizione Pd-M5S-Leu è solo un manifesto ambientalista confuso e datato.
A livello internazionale, il concetto di sviluppo sostenibile è una cosa seria ed è stato declinato dettagliatamente dall’ONU, prima nella Dichiarazione di Rio del 1992 e poi nei 17 punti dell’Agenda 2030 del 2015.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) includono certamente la tutela dell’ambiente, ma sono molto più ambiziosi e dettagliati: dalla lotta alla povertà e alla fame, all’accesso alle risorse, dall’eliminazione delle diseguaglianze alla crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile a beneficio anche delle prossime generazioni.
La proposta “Figli Costituenti” – attualmente depositata al Senato a prima firma Emma Bonino – riflette esattamente questa impostazione e, oltre a introdurre la tutela dell’ambiente come diritto fondamentale all’articolo 9, prevede l’inserimento all’articolo 2 del principio secondo il Quale la Repubblica “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
Il testo base approvato al Senato, si limita, invece, a prevedere all’articolo 9 della Costituzione – con una norma peraltro scritta male e che darebbe luogo a mille problemi interpretativi – che la Repubblica “tutela l’ambiente e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni; protegge la biodiversità e gli animali”. Il concetto è poi ripreso agli articoli 41 e 117.
Tutti gli obiettivi non ambientali di Agenda 2030 sono volutamente ignorati. E non è un caso.
Il terrore di PD, M5S e LEU è che nella nostra Costituzione venga sancito in qualsiasi modo il dovere di solidarietà delle generazioni di oggi verso quelle che verranno nella gestione dell’economia e delle finanze pubbliche. Adottando Figli Costituenti, infatti, tutti gli obiettivi di Agenda 2030 diventerebbero parametri costituzionali, ai fini della valutazione delle leggi approvate dal Parlamento, inclusa la sostenibilità economica per le generazioni future.
Finché un obiettivo del genere lo afferma l’ONU, per gli orfani di Conte va bene. Ma inserirlo nella carta è troppo pericoloso. La Corte Costituzionale, per ora, ha affermato l’esistenza in campo economico di un principio di solidarietà generazionale solo incidentalmente e in termini abbastanza blandi e limitati. Con l’adozione integrale del concetto internazionale di sviluppo sostenibile, la situazione sarebbe ben diversa, perché qualcuno potrebbe, udite udite, iniziare a invocare il nuovo testo dell’articolo 2 per osteggiare leggi stile quota 100 che della solidarietà verso le generazioni future se ne infischiano totalmente, imbottendo i nostri figli di debiti. E questo non sarà mai accettabile per i sostenitori del principio “spendiamo tranquilli che tanto paga chi arriva dopo”.
Speriamo che nel percorso parlamentare le cose cambino, ma sinceramente non c’è molto di che essere ottimisti.
Testo Base adottato dal Senato
Modifiche agli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente
Art. 1.
- All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni; protegge la biodiversità e gli animali.».
Art. 2.
- All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all’ambiente,»;
- b)al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».
Art. 3.
- All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la letteras) è sostituita dalla seguente: «s) tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e degli animali; tutela dei beni culturali».
Testo Figli Costituenti / ASVIS
(si riportano gli articoli della Costituzione come modificati)
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Art.9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Riconosce e garantisce la tutela dell’ambiente come diritto fondamentale.
*Andrea Mazziotti, responsabile del programma di Azione, già presidente della Commissione Affari della Camera nella XVII° legislatura