Nella vicenda che ha portato alla scarcerazione dell’imputato accusato di un terribile delitto (l’omicidio di Niccolò Ciatti a Lloret de Mar nel 2017) non c’è stato nessun cavillo, ma un arresto illegittimo che non può essere tollerato dal nostro ordinamento. Qualunque sia il crimine e chiunque sia l’arrestato.
È di pochi giorni fa la decisione della Corte di Assise di Roma di rimettere in libertà uno degli imputati accusati di aver causato la morte di Niccolò Ciatti, il ragazzo tragicamente ucciso nell’estate del 2017 a Lloret de Mar in Spagna.
Senza voler entrare nel merito delle (più che comprensibili) reazioni dei familiari, stupisce la reazione di una buona parte della stampa che, seguendo modalità ormai ben consolidate quando si ha a che fare con vicende che toccano l’opinione pubblica, non ha tardato ad attaccare la decisione, definendola frutto del solito “cavillo”.
Addirittura – in qualche caso – bersaglio degli attacchi non è stato solo il provvedimento, ma anche il suo autore: si veda l’articolo pubblicato da Repubblica, secondo cui «non è la prima volta che un atto emesso dalla Terza Corte d’Assise del Tribunale di Roma è destinato a far discutere: il Presidente della giuria che ha ordinato la liberazione di Bissoultanov, infatti, appena due mesi fa aveva annullato il decreto che disponeva il giudizio per i quattro 007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni»). Con le sue decisioni «destinate a far discutere» – sembra di capire – questo Giudice avrebbe più a cura i diritti dei presunti assassini e torturatori di nostri connazionali e questo, evidentemente, non può essere accettato.
Ma le cose stanno davvero così? Davvero, la decisione è frutto di un “cavillo”? (che la Treccani definisce come «quel ragionamento sottile e fallace, ma con apparenza di verità, con cui si cerca di trarre altri in inganno o di alterare o interpretare speciosamente fatti e parole»).
In realtà no. La decisione della Corte di Assise si basa, infatti, su quanto previsto dall’art. 10 c.p. – ossia la disposizione del nostro codice penale relativa al “delitto comune dello straniero all’estero” – nella parte in cui si stabilisce che lo straniero che commetta all’estero un delitto contro un cittadino italiano (o contro lo Stato italiano) è punito «sempre che si trovi nel territorio dello Stato».
Più precisamente, l’aspetto su cui si è discusso (e su cui la Procura ha offerto un’interpretazione non accolta dalla Corte) è se tale previsione – ossia la presenza dello straniero nel territorio dello Stato – debba essere considerata una condizione di procedibilità oppure una condizione di punibilità. In altri termini, ci si è chiesti se tale condizione sia necessaria per sottoporre lo straniero a misura cautelare (ossia per arrestarlo) oppure per processarlo (ed eventualmente sanzionarlo).
Ebbene, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (alla quale, secondo certa stampa, il giudice «delle decisioni destinate a far discutere» avrebbe osato uniformarsi) è da anni orientata nel senso che la presenza dello straniero nel territorio dello Stato sia una vera e propria condizione di procedibilità, la cui sussistenza – scrive testualmente la Cassazione – è richiesta «anche ai fini della applicazione di misure cautelari da adottarsi nella fase delle indagini preliminari».
Detta in termini non giuridici, per la legge, così come interpretata dalla Suprema Corte e dalla più autorevole dottrina, non è consentito arrestare uno straniero che abbia commesso all’estero un reato contro un italiano qualora lo stesso non si trovi in Italia; e, qualora si sia proceduto in tal senso, si sarebbe in presenza di un atto contra legem, in quanto posto in essere oltrepassando i poteri attribuiti dalla legge ai protagonisti del procedimento penale.
Esattamente quello che è avvenuto nella tragica vicenda relativa all’omicidio di Niccolò Ciatti, nella quale l’imputato (che nel frattempo ha comunque passato diversi anni in stato di custodia cautelare in carcere in Spagna) al momento dell’emissione dell’ordinanza di misura cautelare non si trovava in Italia, essendo giunto in Italia sono nell’ottobre del 2021 dalla Germania.
Nessun cavillo, dunque, ma la sola applicazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento, i quali non possono tollerare arresti illegittimi. Qualunque sia il crimine e chiunque sia l’indagato.
Inequivocabile, in tal senso, il passaggio della decisione ove si legge che, accanto al principio di obbligatorietà della azione penale, «esiste quello, altrettanto invalicabile, di legalità, che richiede la necessaria verifica che ricorrano tutte le condizioni normative per il legittimo esercizio di quell’azione».
Tornano in mente le parole del professor Ennio Amodio nel libro “A furor di popolo” (titolo che ben si adatta alla presente vicenda): «Le vittime devono essere rispettate, ma le stesse vittime devono rispettare il processo».
Per quanto una decisione possa lasciare l’amaro in bocca (e il discorso è analogo a quanto accaduto nella vicenda Regeni, dove è stato annullato il decreto che mandava a giudizio gli imputati egiziani accusati delle torture e della morte del nostro connazionale) e per quanto le reazioni dei familiari delle vittime siano più che comprensibili, non è però ammissibile è che, dalla stampa, vengano veicolati messaggi fuorvianti che rischiano di delegittimare l’immagine della magistratura.