L’articolo 2087 del codice civile stabilisce che il datore di lavoro deve tutelare la salute e l’integrità fisica dei propri dipendenti adottando tutte le misure idonee a raggiungere questo scopo. La creazione di un ambiente di lavoro ostile che incide sull’integrità psico fisica dei lavoratori può costituire una violazione del predetto articolo. I fenomeni del mobbing e dello straining rappresentano due esempi paradigmatici del mancato rispetto dell’obbligo di tutela imposto alle aziende italiane dall’articolo 2087 del codice civile.
Il mobbing è tradizionalmente definito come un insieme di comportamenti, sia leciti che illeciti, aventi carattere persecutorio e vessatorio nei confronti di un dipendente. Questi comportamenti possono essere posti in essere dal datore di lavoro, da un superiore gerarchico o anche da un collega del mobbizzato. Per poter parlare di mobbing è tuttavia necessario che le azioni siano compiute in modo sistematico e prolungato nel tempo.
Lo straining, invece, non richiede che le azioni persecutorie e vessatorie siano poste in essere con il carattere della continuità. Per ottenere un risarcimento del danno da straining sono sufficienti anche pochi episodi isolati che, tuttavia, devono aver inciso in maniera concreta sulla salute o sull’integrità fisica del lavoratore. Volendo semplificare, siamo davanti a una sorta di mobbing attenuato che identifica comunque una grave situazione di stress occupazionale.
La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia numero 1124 dell’11 gennaio 2024, ha precisato che la distinzione tra mobbing e straining non è fondamentale per risarcire i danni subiti dal lavoratore. Quello che rileva, infatti, è la violazione dal parte del datore di lavoro dell’obbligo di tutelare la salute dei dipendenti imposto dall’articolo 2087 del codice civile. Nel caso in cui questa violazione abbia comportato un pregiudizio all’integrità psico fisica, il dipendente potrà ottenere il risarcimento dei danni subiti sia in caso di mobbing che in caso di straining. La creazione di un ambiente di lavoro ostile costa.
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