Labour WeeklyIl contratto degli addetti alle vendite, spiegato bene

Non tutti i lavoratori che svolgono attività di vendita instaurano lo stesso tipo di rapporto con l’impresa. Il grado di autonomia, la stabilità e la continuità nell’esecuzione dell’incarico sono gli elementi che differenziano le principali figure di venditori

(Unsplash)

Gli addetti alle vendite sono una componente fondamentale per il successo di ogni impresa. La capacità di incrementare il fatturato aziendale attraverso le vendite è una competenza che sembra non invecchiare mai. Un insieme di soft skill da coltivare e preservare gelosamente. Non tutti i lavoratori che svolgono attività di vendita instaurano lo stesso tipo di rapporto con l’impresa. Il grado di autonomia, la stabilità e la continuità nell’esecuzione dell’incarico sono gli elementi che differenziano le principali figure di venditori.

Un lavoratore subordinato può sicuramente essere adibito a mansioni riguardanti la vendita dei prodotti o dei servizi aziendali. Ad esempio, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore commercio inquadra al quarto livello «i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari». In questo caso, la prestazione del dipendente sarà diretta dal suo responsabile gerarchico e l’impresa avrà il potere di stabilire il tempo e il luogo dove pretendere lo svolgimento delle mansioni del lavoratore.

L’agente di commercio è un’altra figura professionale che viene assimilata al ruolo di venditore. Il codice civile definisce l’agente come il soggetto che assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto dell’azienda. Per remunerare le attività svolte le imprese corrispondono le provvigioni, quantificate sulla base dei contratti di vendita conclusi grazie all’intervento dell’agente. A differenza dei lavoratori subordinati, l’agenzia è un rapporto di lavoro autonomo in cui l’impresa non ha il potere di determinare il tempo e il luogo della prestazione lavorativa.

La stabilità e la continuità sono le caratteristiche che differenziano la figura dell’agente da quella del procacciatore di affari. Si tratta di una figura atipica, non disciplinata da specifiche norme di legge, che viene utilizzata per affidare a un soggetto l’incarico di promuovere le vendite dell’impresa in via saltuaria e occasionale. Anche in questo caso, le aziende corrispondono ai procacciatori dei compensi di natura provvigionale. Questa tipologia contrattuale viene utilizzata spesso per sfruttare il network di una persona che avrà il potere di promuovere le vendite dell’impresa quando si presenterà l’occasione giusta.

La legge italiana prevede diverse opzioni per organizzare al meglio le vendite dei prodotti e dei servizi aziendali. Una società che ha la necessità di guardare da vicino l’operato dei venditori sarà incentivata a inquadrarli come lavoratori subordinati. D’altra parte, un’impresa che vuole incrementare le vendite senza dover sostenere i costi connessi all’assunzione di un dipendente potrà instaurare dei rapporti di agenzia o di procacciamento di affari. Come si direbbe al casinò, fate il vostro gioco.

*La newsletter “Labour Weekly. Una pillola di lavoro una volta alla settimana” è prodotta dallo studio legale Laward e curata dall’avvocato Alessio Amorelli. Linkiesta ne pubblica i contenuti ogni. Qui per iscriversi

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