I comportamenti inappropriati a sfondo sessuale sul luogo di lavoro sono un problema atavico che viene raccontato con alterne fortune e con narrazioni più o meno efficaci. Certamente è un fenomeno in larga parte sommerso a causa dello stato di paura e soggezione in cui sono costrette a vivere molte vittime di molestie. La legge comunque prevede diverse tutele per chi ha subito delle molestie sul lavoro, che possono essere fatte valere nelle sedi opportune. Conoscere i principali strumenti di tutela può essere utile soprattutto nella gestione delle situazioni più critiche.
Da un punto di vista definitorio, la legge chiarisce che le molestie sul luogo di lavoro sono dei «comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo».
Gli accordi o i provvedimenti riguardanti i lavoratori vittime di molestie sono nulli se sono stati adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione del dipendente. Quindi, per esempio, un Tribunale potrà accertare l’invalidità di un trasferimento di sede disposto da un datore di lavoro che aveva molestato una dipendente.
Inoltre, il lavoratore che agisce in giudizio per riconoscere le molestie non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle sue condizioni di lavoro. L’eventuale licenziamento o demansionamento sono nulli. Per essere concreti, un’azienda che licenzia una dipendente con cui ha un contenzioso riguardante delle molestie sul lavoro rischia di dover reintegrare la lavoratrice e di pagare tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della reintegra.
In aggiunta alla legislazione nazionale, la Convenzione 190 adottata nel 2019 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ratificata dall’Italia nel 2021, introduce un approccio ampio al concetto di molestie, non limitandolo al contesto del lavoro subordinato, ma estendendolo a tutti i lavoratori, compresi autonomi, tirocinanti, volontari e a chi cerca impiego. Sia la normativa italiana che quella internazionale spronano le imprese ad adottare policy aziendali in grado di prevenire le molestie sul luogo di lavoro anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
In generale, la legge italiana impone alle aziende l’obbligo di garantire l’integrità fisica e morale dei dipendenti, adottando le misure di prevenzione necessarie. In questo solco si inseriscono gli strumenti di tutela previsti per le vittime di molestie sul luogo di lavoro.
Insomma, la legge dice chiaramente che tutti abbiamo il diritto di lavorare in un ambiente sicuro, rispettoso e libero da qualsiasi comportamento indesiderato posto in essere per ragioni connesse al sesso. Tutti abbiamo diritto di lavorare senza essere molestati. Anche chi, come me, utilizza ancora il maschile sovraesteso.
*La newsletter “Labour Weekly. Una pillola di lavoro una volta alla settimana” è prodotta dallo studio legale Laward e curata dall’avvocato Alessio Amorelli. Linkiesta ne pubblica i contenuti ogni. Qui per iscriversi