Caro profQuattro motivi per cui Ainis sul referendum scambia mele per pere

Le ragioni del No alla riforma spiegate dal costituzionalista non convincono fino in fondo: partono da una valutazione ”politica” più che sul merito, ma all’elettore si chiede di votare sul quesito proposto non su altro

LaPresse

Su La Repubblica del 13 marzo è possibile leggere le ragioni del No al prossimo referendum costituzionale elaborate da Michele Ainis. Mi permetto di svolgere in proposito alcune osservazioni che ritengo possano interessare i lettori.

Primo. Scrive il professor Ainis: «Quanto al cordone ombelicale che lega giudici e pubblici ministeri, in primo luogo. La riforma lo recide, benché già adesso si possa cambiare ruolo una sola volta durante la carriera, entro i primi dieci anni di servizio, e con l’obbligo di cambiare sede».

Nessuno studente del primo anno di Giurisprudenza penso ignori la differenza tra “separazione funzionale” e “separazione strutturale” tra organi. Domanda: perché tacere su questo profilo non di poco momento? Ancora, sulla medesima questione: «Il pm avrà un concorso tutto suo, un Csm solo suo. Diventa potente e prepotente. E a quel punto sarà giustificato mettergli un guinzaglio, assoggettarlo alle direttive del governo, proprio per comprimerne gli eccessi».

Un referendum prevede una scelta binaria, dicotomica. Se si valuta che complessivamente la riforma costituzionale proposta migliori l’assetto attuale della magistratura, è opportuno votare Sì; viceversa, No. Ma attenzione: all’elettore è richiesta una pronuncia sul merito del quesito, sul dato normativo, non di baloccarsi attorno ad improbabili esercizi divinatori. La giurisprudenza è una cosa seria, l’astrologia non lo è.

Secondo. L’autore prosegue quindi su un altro tema: «Quanto al sorteggio, in secondo luogo. Un sorteggio col trucco, giacché i membri togati vengono estratti fra i diecimila giudici italiani tirando in aria i dadi, i membri laici (di derivazione parlamentare) pescando dentro liste formate dai partiti. Che non si sa quanto saranno lunghe, magari venti nomi, così uno su due otterrà il suo bel posto al sole. Il sorteggio, per come viene concepito, umilia la dignità dei magistrati, privandoli del diritto di voto».

Premesso che non si tratta di diecimila giudici, bensì di diecimila magistrati. Per quanto concerne i membri laici, essi furono previsti per evitare la trasformazione del Consiglio superiore della magistratura in organo di rappresentanza o, se si vuole, di “autogoverno” dell’ordine giudiziario. Come peraltro evidenziato a più riprese dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale. Il sorteggio viene dunque effettuato su una base di candidati, i magistrati, per definizione di primissima scelta: magis, da cui magister, designa propriamente il massimo grado raggiungibile. Lo stesso livello di preparazione giuridica non può presumersi con riferimento a professori universitari e avvocati, i quali del resto non esercitano funzioni giurisdizionali. Anche se, effettivamente, pure a loro piace spesso crogiolarsi al sole.

Terzo. Ultimo aspetto contenutistico analizzato dal docente: «C’è poi l’Alta Corte disciplinare, la corte dei miracoli. Che mette in castigo i giudici ordinari, ma chissà perché non quelli contabili o amministrativi. Che è un giudice speciale, benché l’articolo 102 della Costituzione vieti d’istituire nuovi giudici speciali. Che decide su se stessa, essendo giudice d’appello contro le proprie sentenze. Che sfugge al ricorso in Cassazione, in contrasto con l’articolo 111 della Carta. Che altera la proporzione fra membri togati e laici a vantaggio dei secondi».

Insisto: il nuovo organismo non riguarda solo i “giudici ordinari”, ma tutti i magistrati: è il secondo errore per sineddoche. Perché non comprende anche i giudici contabili o amministrativi? La risposta è molto semplice. Ancorché si chiamino giudici, questi ultimi non appartengono alla magistratura. Per convincersene è sufficiente una constatazione topologica: Consiglio di Stato e Corte dei conti sono normati dall’articolo 100 della Costituzione (Parte II: Ordinamento della Repubblica; Titolo III – Il Governo; Sezione III – Gli organi ausiliari), laddove giudici e pubblici ministeri sono inclusi sempre nella Parte II del testo costituzionale, tuttavia nel Titolo IV.

Con riferimento all’articolo 102 della Costituzione italiana, esso attiene alla funzione giurisdizionale, non rientrando in tutta evidenza in questa categoria l’irrogazione dell’eventuale sanzione disciplinare. Ragionando a contrario, difatti, sarebbe da qualificarsi alla stregua di un “giudice speciale” anche la Corte costituzionale in composizione integrata chiamata a giudicare i reati presidenziali; oppure il cosiddetto Tribunale dei Ministri.

L’Alta Corte disciplinare, nei casi di impugnazione, non decide per nulla su se stessa: si tratta di uno sgradevole gioco di parole. Dal testo di riforma si legge infatti che essa «giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata». Ergo: l’organismo istituzionale è il medesimo, ma soggetto ad una mutazione radicale degli esponenti che lo vivificano. Si afferma «che sfugge al ricorso in Cassazione». Domanda: dov’è scritto nel testo di riforma? Non vale il principio che la legge dice, né più né meno, di quanto vuole dire? Sulla proporzione tra membri togati e membri laici che sarebbe vantaggiosa per quest’ultimi, si afferma una mezza verità. Difatti, viene suggerito un errore di aritmetica grossolano, considerato che 1/3 (i membri attuali scelti dal Parlamento che possono irrogare sanzione disciplinare) è maggiore di 1/5 (la quota prevista dalla riforma costituzionale). E qui mi fermo.

Quarto. Il professor Ainis volge infine il proprio sguardo al metodo adottato per riformare la Costituzione: «L’hanno blindata con quattro voti parlamentari senza correggerne una virgola. Tutto l’opposto dell’esperienza maturata alla Costituente, di quel reciproco parlarsi ed ascoltarsi tra forze politiche diverse. E allora dico no, per questo governo e per chi in futuro vorrà replicarne il metodo».

La procedura seguita dal riformatore è quella descritta e prescritta dall’articolo 138 della Costituzione italiana. Se si tratta di un modus reformandi troppo lasso o scarsamente garantista, bisognerebbe esplicitarlo con chiarezza. Quanto al confronto tra opposte fazioni, è bene ricordare che per dialogare sono necessari perlomeno due interlocutori, mentre sempre più frequentemente si assiste ad uno scontro tra sordi e muti.

In conclusione, si avverte lungo l’intero articolato del professor Ainis quella sensazione così mirabilmente delineata da Luigi Bobbio, per cui «la politica oscura le politiche». Ossia: vedo il meglio, lo approvo, ma seguo il peggio. E ciò avviene ogni qualvolta, per usare una delle tante espressioni vernacolari così care al docente editorialista, «si confondono le mele con le pere».

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