La diatriba sul provvedimento dell’Inps, che penalizzava i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro del Nord e Centro Italia nell’accesso alla decontribuzione prevista per le aziende del Sud, ha avuto un lieto fine. Dopo il ricorso presentato al Tar del Lazio da Adecco Italia e la vittoria con la sospensione dei provvedimenti dell’istituto, l’Inps lo scorso 31 marzo ha diffuso un nuovo messaggio con efficacia retroattiva, ripristinando di fatto le regole precedenti.
«È una notizia positiva», commenta Andrea Morzenti, Senior Manager Legal Department di The Adecco Group. «Lo sgravio contributivo al Sud, con la crisi Covid, è necessario per evitare le fuoriuscite dei lavoratori e mantenere i livelli occupazionali nei territori più svantaggiati. L’orientamento emerso dai messaggi dell’Inps avrebbe penalizzato soprattutto le piccole e medie imprese».
La norma sulla decontribuzione per i lavoratori nel Sud Italia era contenuta nel decreto Agosto ed è stata poi confermata nella legge di bilancio 2021. Si prevede che le aziende ubicate nelle regioni del Mezzogiorno godano della decontribuzione per tutta la forza lavoro, e non solo per i neoassunti, inizialmente del 30% e poi a calare fino al 10% nel 2029. Una norma centrale in un momento di crisi economica e con lo sblocco dei licenziamenti alle porte, che serve a tamponare le perdite occupazionali nel Mezzogiorno. L’Ue ha confermato finora la fruibilità della misura fino a giugno di quest’anno, ma l’obiettivo del governo non a caso è renderla strutturale fino al 2029.
Il problema però è sorto per le agenzie per il lavoro quando l’Inps, in un messaggio dell’11 gennaio 2021, specificava che per ottenere la decontribuzione sul lavoratore in somministrazione non avrebbe fatto fede il luogo di lavoro dove il lavoratore presta l’attività lavorativa, ma la sede formale dell’agenzia in cui era «incardinato» il rapporto di lavoro. Cosa che significava, ad esempio, che un lavoratore assunto da una filiale di Roma, per essere somministrato in un’azienda pugliese, non avrebbe potuto beneficiare della decontribuzione.
«Questo poteva costringere gli utilizzatori del Sud a non ricorrere più alla somministrazione, ma ad assumere direttamente personale», dice Morzenti. «Il che avrebbe potuto incidere sulla libertà imprenditoriale».
Non solo. In un messaggio successivo, l’Inps specificava anche che il tetto massimo di 1,8 milioni di euro, definito dalle regole europee come soglia di accumulo massimo degli incentivi di emergenza Covid previsti da marzo 2020 a dicembre 2021, sarebbe stato ascritto non alle aziende che usufruivano dei lavoratori somministrati, ma alle agenzie per il lavoro che li somministravano. Questo significava che, soprattutto le grandi agenzie, non avrebbero potuto garantire la fruibilità del beneficio per tutti i clienti che lo chiedevano.
Da qui la scelta di Adecco di fare ricorso al Tar del Lazio, rappresentata da Deloitte Legal, per chiedere di annullare le norme e di ripristinare le regole previste dal 2015. Il Tar del Lazio ha accolto le ragioni di Adecco e con un primo decreto cautelare, in sole 24 ore, ha sospeso l’efficacia del messaggio Inps, ritenendolo pericoloso e contrario alle norme di legge, senza bisogno di una ulteriore istruttoria. Nel frattempo, anche Assolavoro si è accodata ad Adecco nel ricorso. E l’Inps, dopo che il ministero del Lavoro ha dato indicazioni di rivedere il messaggio, ha pubblicato il nuovo messaggio che ha cancellato il precedente, anche con efficacia retroattiva.
«La decontribuzione è uno strumento importante e molto usato in questo momento nel Mezzogiorno», ribadisce Morzenti. «La norma dell’Inps avrebbe penalizzato lavoratori e aziende, soprattutto in questo momento di crisi. La legge ha sempre considerato infatti l’utilizzatore e non l’agenzia di somministrazione quale soggetto centrale in tema di esoneri, incentivi e decontribuzioni. E questo sulla scorta del fatto che è l’utilizzatore il destinatario finale del costo del lavoro, mentre l’agenzia è una sorta di “vettore” che porta a casa dell’utilizzatore l’abbattimento contributivo».