Diritti civiliLa presunzione di innocenza e l’odiosa pratica del processo mediatico

Una direttiva europea impone alle nostre procure di rispettare un principio sacrosanto: le autorità pubbliche non devono riferirsi all’indagato (o all’imputato) come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata definitivamente provata. Non è un bavaglio alla cronaca giudiziaria ma uno dei pochi modi per evitare la gogna dei pm in cerca di visibilità

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Una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2016 – avente a oggetto il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d’innocenza nonché il diritto a presenziare al processo – ha invitato gli Stati membri ad adottare una serie di misure volte a riconoscere, in capo a chi sia accusato di un reato, la «presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza».

Tra queste misure, un’attenzione particolare è riconosciuta ai «riferimenti in pubblico alla colpevolezza», stabilendo che gli Stati membri garantiscano che, nelle dichiarazioni pubbliche rese dalle autorità pubbliche, non ci si riferisca all’indagato (o all’imputato) come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata definitivamente provata.

Sembra una considerazione banale, quasi ovvia, ma così non è.

Per adeguare il nostro ordinamento alla direttiva, il Governo, nell’agosto di quest’anno, ha presentato uno schema di decreto legislativo che è appena passato al vaglio delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, non senza polemiche e discussioni.

Diverse le novità che deriverebbero dall’entrata in vigore del provvedimento, a partire dal divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all’opinione pubblica come colpevole una persona sottoposta a indagini o a processo sino a quando – come richiesto dalla direttiva – la sua colpevolezza non sia stata accertata in maniera definitiva. Si prevede, poi, d’intervenire sul piano dei rapporti tra Procura e organi d’informazione stabilendo che la diffusione d’informazioni sui procedimenti penali sia consentita solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di ragioni d’interesse pubblico e che il Procuratore (o un suo delegato) possa interagire con la stampa solo attraverso comunicati ufficiali o conferenze stampa.

Soprattutto sotto quest’ultimo versante – ossia, quello relativo ai rapporti tra autorità inquirente e organi d’informazione – si sono registrate le maggiori polemiche.

Da un lato, la Associazione Nazionale Magistrati che ha parlato di «ingessatura eccessiva» potenzialmente lesiva del diritto a una corretta informazione; dall’altro, gli avvocati penalisti che, in sede di audizione, pur considerandolo il provvedimento un «passo avanti» hanno evidenziato perplessità sulla reale efficacia delle misure.

Da un lato, alcuni giornali che hanno parlato d’inaccettabile bavaglio («vogliono delinquere e vietarci di scriverlo», «addio notizie», ecc…); dall’altro quelli che vedono nel recepimento della direttiva uno strumento in grado di contrastare processi show e gogna mediatica («giustizia show, varata la norma anti-Gratteri»).

Il 20 ottobre le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno dato il via libera allo schema di decreto legislativo, esprimendo parere favorevole (sebbene non sia vincolante) subordinato ad alcune condizioni.

Vediamo quali.

Anzitutto, si prevede che la decisione d’indire una conferenza stampa – ipotesi già subordinata al fatto che si tratti di fatti di «particolare rilevanza pubblica» – dovrà essere assunta dal Procuratore della Repubblica «con atto motivato in ordine alle specifiche esigenze di ragioni di pubblico interesse che lo giustificano». In secondo luogo – ed è questo un argomento più tecnico – si prevede che la condotta di chi, in sede d’interrogatorio, abbia scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere «non possa costituire, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita».

Prevedibili alcune delle obiezioni.

Chi stabilisce quali siano i casi di «particolare rilevanza pubblica»? Chi stabilisce quali siano le «ragioni di pubblico interesse» tali da giustificare l’organizzazione di una conferenza stampa? 

La Procura, ossia la stessa autorità che sta portando avanti le indagini, con una innegabile commistione tra controllore e controllato.

In ogni caso, in attesa di vedere come procederà il Governo, il compromesso raggiunto in Commissione Giustizia – perché di questo si tratta – rappresenta senz’altro un passo avanti verso l’adeguamento del nostro ordinamento a un pieno riconoscimento della presunzione d’innocenza.

Imponendo delle restrizioni – peraltro non difficilmente superabili dalla Procura, alla quale si richiederà solo di motivare il perché si è reputata necessaria una conferenza stampa ad hoc – non si va a ledere alcun diritto (e certamente non quello di chi si trova sotto procedimento, il quale semmai ne uscirà maggiormente tutelato). Così come non potrà essere considerata lesiva di un qualche diritto la necessità di adottare maggior cautela (tanto da parte delle autorità pubbliche quanto dagli organi di stampa) nel non presentare pubblicamente come colpevole un soggetto solo perché indagato o imputato.

Non si tratta, dunque, di voler impedire ai giornalisti di raccontare fatti di cronaca giudiziaria, bensì di evitare o quantomeno contenere gli effetti (forse indesiderati, ma comunque ampiamente prevedibili) del processo mediatico.

Processo mediatico che annovera tra le proprie vittime non solo gli indagati o gli imputati (che vedono lesa la loro presunzione d’innocenza nel momento in cui vengono presentati come colpevoli all’opinione pubblica), ma anche gli stessi giudici, i quali – come ha efficacemente ricordato Vittorio Manes – al momento della loro decisione «dovranno decidere da che parte stanno: se dalla parte della pubblica opinione oppure dalla parte di un imputato che ormai si presume colpevole».

Si tratta, peraltro, di un intervento in linea con il pensiero della ministra della Giustizia Marta Cartabia, la quale ha sottolineato la necessità che «l’avvio delle indagini sia sempre condotto con il dovuto riserbo, lontano dagli strumenti mediatici per un’effettiva tutela della presunzione di non colpevolezza, uno dei cardini del nostro sistema costituzionale».

È la soluzione di tutti i problemi? Certamente no.

Rimangono (e rimarranno) ancora aperte una serie di ulteriori rilevanti questioni su cui il provvedimento non interviene, ma che meritano tuttavia attenzione.

Penso, ad esempio, al tema delle cosiddette fughe di notizie dalle procure – argomento su cui pende la proposta di legge presentata dall’Onorevole Catello Vitiello (nella quale si affrontano anche tanti altri temi) – che, a oggi, nonostante la presa di posizione e gli impegni concreti di autorevoli magistrati, rimane irrisolto.

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