Posso sbagliare, ma mi sembra di non aver letto nulla a proposito di un singolare profilo di curiosità emergente dalla sentenza del tribunale di Brescia che, qualche settimana fa, ha condannato i pubblici ministeri Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro per aver – lo diciamo in latino corrente – inguattato prove favorevoli agli imputati nel processo “Eni Nigeria”.
Si tratta di questo. Quando i giudici bresciani devono decidere, dopo aver concluso per la responsabilità degli imputati, quanta pena ammollargli sulla groppa, ebbene spiegano che è opportuno addolcirla un po’ in ragione di attenuanti che assistono gli imputati, in particolare il fatto che essi sono incensurati e che, durante il processo, si sono comportati bene. Ottimo. Quando, poi, il tribunale si occupa del destino della pena inflitta, spiega che è opportuno sospenderne condizionalmente l’applicazione. Che è ottimo ancora una volta, perché se uno non va in carcere – cioè se non fa la fine che quei due imputati hanno tante volte richiesto per altri – c’è solo da far festa.
Ma a lasciar perplessi è la motivazione adoperata dal tribunale di Brescia a supporto della propria scelta di far scampare il gabbio ai responsabili di quel repulisti probatorio contro i diritti degli indagati. Argomenta la sentenza, infatti, che la sospensione condizionale della pena sarebbe opportuna «essendovi ragionevolmente da aspettarsi per il futuro da parte degli imputati la cessazione di condotte illecite a fronte della negativa esperienza processuale subita» e perché, inoltre, «la notorietà delle vicende oggetto del presente processo renderà, di fatto, non riproducibile in altre sedi la riproposizione di moduli comportamentali non improntati al rispetto delle regole del giusto processo».
Una prospettazione forse condivisibile in termini generali (forse, perché allora dovrebbe valere per qualunque condannato in un processo risonante), ma un po’ inaderente, ci pare, nel caso di specie. Un caso, cioè, in cui gli imputati, quanto meno nelle difese iniziali, si esercitavano in argomentazioni che non negavano in nessun modo il fatto (e cioè l’occultamento al giudicante di quegli elementi di prova favorevoli agli imputati), e semmai si rivolgevano a sostenere che si trattava di elementi irrilevanti e che, in ogni caso, «l’esercizio della discrezionalità della Pubblica Accusa circa la pertinenza e la rilevanza delle produzioni non è sindacabile» (tradotto in greco antico: io so’ io e, da magistrato, ho il diritto di imboscare le prove; tu sei tu e, da colpevole che vuole farla franca, ti stai muto).
Domanda: davvero questo (legittimo, per carità) contegno processuale, che rivendica la giustezza e liceità della condotta che invece il tribunale giudica fuorilegge, rende «ragionevole» aspettarsi che i condannati, presi da resipiscenza, abbiano capito di non doversi abbandonare ai comportamenti illeciti di cui protestano la piena conformità alla legge? E si noti che lo fanno anche dopo l’emissione della sentenza, in particolare quando, per il tramite di un impettito comunicato della difesa, dicono che la decisione bresciana non sta in piedi e chiedono che la Corte di appello «annulli questa sentenza e ristabilisca la verità». Il che è, nuovamente, del tutto lecito, ma nuovamente denuncia un atteggiamento ben lontano da quello che il tribunale «ragionevolmente» si aspetta accordando la condizionale, vale a dire che i condannati abbiano imparato la lezione.
Dalla lettura della sentenza di Brescia emerge infine che il pubblico ministero aveva chiesto la negatoria dei benefici condizionali. Faceva meno affidamento sulla capacità dei propri colleghi di sorvegliarsi, forse.
Dopo di che, come sempre, se qualcuno non va in galera noi siamo contenti. Anche se è un magistrato che, lasciato libero, può chiedere che la gente sia arrestata maneggiando le prove in quel modo e rivendicando il diritto di farlo.